1. Ai sensi del regolamento di cui all'articolo 35 è disciplinato, sulla base dei princìpi del codice di procedura civile, in quanto compatibili, e dei princìpi di cui al
a) contestazione degli addebiti;
b) diritto di difesa;
c) distinzione fra le funzioni istruttorie e giudicanti;
d) motivazione delle decisioni e pubblicità del provvedimento;
e) facoltà dell'esponente con esclusione del potere di impugnativa.
3. L'azione disciplinare si prescrive in tre anni dalla data di commissione dell'illecito e il procedimento deve concludersi, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla sua apertura, fatte salve le ipotesi di sospensione e di interruzione del procedimento.
4. Al procedimento non si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
5. Avverso i provvedimenti disciplinari emanati dalla commissione disciplinare è ammesso ricorso al Consiglio nazionale, salvo che sia prevista impugnazione innanzi a diversa autorità.