Art. 28.
(Procedimento disciplinare).

      1. Ai sensi del regolamento di cui all'articolo 35 è disciplinato, sulla base dei princìpi del codice di procedura civile, in quanto compatibili, e dei princìpi di cui al

 

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comma 2, il procedimento disciplinare, che ha inizio d'ufficio o su istanza di chiunque vi abbia interesse.
      2. Il procedimento è ordinato nel rispetto dei seguenti princìpi:

          a) contestazione degli addebiti;

          b) diritto di difesa;

          c) distinzione fra le funzioni istruttorie e giudicanti;

          d) motivazione delle decisioni e pubblicità del provvedimento;

          e) facoltà dell'esponente con esclusione del potere di impugnativa.

      3. L'azione disciplinare si prescrive in tre anni dalla data di commissione dell'illecito e il procedimento deve concludersi, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla sua apertura, fatte salve le ipotesi di sospensione e di interruzione del procedimento.
      4. Al procedimento non si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
      5. Avverso i provvedimenti disciplinari emanati dalla commissione disciplinare è ammesso ricorso al Consiglio nazionale, salvo che sia prevista impugnazione innanzi a diversa autorità.